Art. 14.
(Definizione di residenza multidisciplinare).

      1. Sono residenze multidisciplinari i teatri storici, i teatri municipali, gli auditorium e tutte le strutture polivalenti,

 

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ovvero l'insieme di più strutture nell'ambito di un territorio definito, caratterizzati dalla presenza contestuale, nel corso dell'anno solare, di attività di produzione e distribuzione di spettacoli dal vivo.
      2. L'attività delle residenze multidisciplinari è svolta sulla base di progetti triennali che determinano, per ogni anno del triennio, il numero di rappresentazioni e il periodo di apertura della sede o delle sedi degli spettacoli, comunque non inferiore a sei mesi.
      3. Le rappresentazioni previste dai progetti triennali di cui al comma 2 devono essere effettuate da soggetti previamente convenzionati con il soggetto gestore della struttura ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera d).